Sabato, Luglio 27, 2024

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 Whistleblowing - >Modulo di segnalazione di condotte illecite online
Scarica una versione stampabile del modulo di whistleblowing

 

INFORMAZIONI UTILI E FUNZIONAMENTO

L’istituto del whistleblowing è uno strumento giuridico finalizzato alla tutela dei lavoratori che segnalano illeciti o attività fraudolente svolte all’interno dell’azienda presso cui lavorano e/o con cui hanno intrattenuto un rapporto di lavoro. Nasce con la finalità di incentivare le denunce di illecito, da una parte, e proteggere il segnalante, dall’altra, da possibili conseguenze, ad esempio ritorsioni, licenziamento e qualsiasi altro effetto negativo che potenzialmente possa scaturire da situazioni di denuncia.
Nel novero dei soggetti cui è riconosciuta protezione in caso di segnalazione sono ricompresi non solo i dipendenti e i soci, ma anche i lavoratori autonomi o con contratti atipici, i membri degli organi di amministrazione e di controllo, i liberi professionisti, i consulenti, i collaboratori esterni, i tirocinanti, i volontari, i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, i lavoratori o collaboratori di appaltatori, subappaltatori e fornitori.
Inoltre, il D. Lgs. 24/2023 prevede che la qualifica di whistleblower possa essere riconosciuta anche ai soggetti che non abbiano ancora iniziato un rapporto di lavoro, stiano svolgendo un periodo di prova o abbiano cessato il rapporto di lavoro con il soggetto segnalato, a condizione che le informazioni riportate nella segnalazione siano state acquisite nel corso del rapporto stesso o nel corso del processo di selezione per la posizione lavorativa desiderata.

L’ambito di applicazione oggettivo
Quali segnalazioni possano essere ritenute rilevanti e quali, invece, sono escluse dalle nuove tutele previste dal decreto?
RILEVANTI
* Sono violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea civilistiche, penalistiche, amministrative, fiscali (e per il dettaglio delle “violazioni” segnalabili, si dovrà considerare il combinato disposto con il successivo articolo 2 del decreto.
* Sono condotte che arrecano o possono arrecare un danno o un pregiudizio all’interesse pubblico o all’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
* Il soggetto segnalante ne è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, indipendentemente dal ruolo o dalla posizione gerarchica ricoperta.
ESCLUSE
Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico.

Devono, inoltre, sussistere fondati motivi che portino il segnalante a ritenere che l’informazione sia vera, per evitare che sia dato seguito a segnalazioni dolose, futili o infondate.

Il canale di segnalazione scelto dalla nostra Cooperativa garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante e di ogni soggetto coinvolto o comunque menzionato nella segnalazione, nonché del contenuto stesso della segnalazione (allegati inclusi), anche grazie all’implementazione di strumenti di crittografia.

I whistleblower ("segnalatori") possono scegliere di inoltrare le segnalazioni in forma anonima o fornendo la propria identità tramite il modulo incorporato nel nostro sito (clicca su WHISTLEBLOWING in fondo a destra di ogni pagina del sito, apri la pagina "CONTATTI oppure in fondo a questa pagina). Possono specificare dettagli come il tipo di illecito o di condotta scorretta, fornire una data esatta e descrivere i fatti. Una volta compilato, è sufficiente cliccare su “Invia segnalazione” per inviarla.